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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sentenza n. 1156/2023 del 04-10-2023

principi giuridici

Nei contratti di fideiussione che riproducano clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI ritenute lesive della concorrenza dalla ### d'### con provvedimento n. 55/05, la nullità per violazione della normativa antitrust, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 c.c., colpisce le sole clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale, salvo diversa volontà delle parti.

La mancata proposizione, da parte del creditore, di istanze giudiziali nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957 c.c., determina la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, non potendo la dichiarazione di credito presentata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo del debitore principale considerarsi iniziativa giudiziale idonea ad interrompere il termine decadenziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità delle Clausole Vessatorie in Fideiussioni e Decadenza del Creditore: Un'Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto, in qualità di fideiussore di una società fallita, per il pagamento di una ingente somma di denaro. L'opponente contestava la pretesa creditoria eccependo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto conformi allo schema standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e ritenuto lesivo della concorrenza dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). In particolare, venivano contestate le clausole che derogavano al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del Codice Civile, il quale impone al creditore di agire tempestivamente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, pena la perdita del diritto di rivalsa nei confronti del fideiussore.
Il Tribunale, pur riconoscendo che il provvedimento dell'AGCM si riferiva espressamente alle sole fideiussioni omnibus sottoscritte entro un determinato periodo, ha ritenuto che la produzione di numerosi moduli standard utilizzati da diverse banche in un arco temporale ampio, comprensivo del periodo in cui sono state stipulate le fideiussioni in questione, fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel mercato bancario. Tale intesa, secondo il giudice, aveva l'effetto di limitare la libertà di scelta dei clienti, imponendo condizioni contrattuali uniformi e lesive della concorrenza.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la nullità delle clausole derogatorie dell'articolo 1957 del Codice Civile, ritenendo applicabile la disciplina legale che impone al creditore di agire tempestivamente contro il debitore principale. Nel caso di specie, l'istituto di credito aveva presentato l'istanza di ammissione al passivo fallimentare della società debitrice oltre il termine semestrale previsto dalla legge. Pertanto, il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società creditrice al pagamento delle spese legali. Il giudice ha respinto la tesi della creditrice secondo cui si trattava di contratti autonomi di garanzia, ritenendo prevalente il nomen iuris utilizzato e i riferimenti alle obbligazioni garantite. Allo stesso modo è stata respinta la tesi del giudicato formatosi in un giudizio revocatorio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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